Questo è un portale dedicato alle segnalazioni di Censit S.r.l.

La tua segnalazione

Cliccando sul tasto "Invia la segnalazione qui", verrai invitato a compilare un form in cui dovrai indicare una serie di informazioni relative alla segnalazione.

 

La segnalazione verrà inviata al Gestore delle segnalazioni designato dalla Società, figura autonoma e specificatamente formata in tema di gestione delle segnalazioni (c.d. Gestore delle segnalazioni), il quale gestirà la tua segnalazione secondo il seguente schema tipo: 1) valutazione; 2) investigazione; 3) reporting; 4) follow up.

 

Potrai altresì registrare la tua segnalazione mediante una registrazione vocale, nonché chiedere di fissare un incontro con il Gestore della segnalazione.

 

Attenzione! È importante che tu legga e comprenda il contenuto del link Riservatezza dei dati prima di inviare la segnalazione.

Non devono essere inviati dati personali che non siano strettamente pertinenti alla segnalazione. Tuttavia, qualora li inviassi, abbiamo la facoltà di cancellare tali informazioni senza informarti.

 

Cliccando sul tasto "Segui il tuo caso" potrai seguire la tua segnalazione e interloquire con il Gestore della stessa.

 

Ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Anonimato e riservatezza

Inviando una segnalazione manterrai il totale anonimato, a meno che non desideri fornire informazioni personali in modo volontario.

 

I dati personali identificativi del segnalante, qualora rivelati dallo stesso, sono visualizzabili esclusivamente all’organismo preposto alla sua gestione (il Gestore delle segnalazioni) e sono conservati separatamente.

 

La società adotta tutte le garanzie previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l’espresso consenso di quest’ultimo, salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie.


Segnalazione esterna

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

 

L’accesso al canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dalla legge ed in particolare se:

-      il canale interno obbligatorio non è attivo, oppure non è conforme alla legge;

-      il segnalate abbia già effettuato una segnalazione per il tramite del presente canale e la stessa non abbia avuto seguito da parte del gestore;

-      il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;

-      il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.

 

Le segnalazioni effettuate per il tramite del canale esterno saranno gestite da ANAC.

 

Tutele del segnalante

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. 24/2003 offre i seguenti tipi di tutela:

1.      tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone segnalate o comunque coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

2.      protezione da eventuali ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, poste in essere dall’ente nei confronti del segnalante ed in ragione della segnalazione;

3.      limitazioni di responsabilità penale, civile o amministrativa rispetto alla rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni, che operano al ricorrere di determinate condizioni;

4.      previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Le tutele previste dal Decreto si applicano anche alle persone diverse dal segnalante che potrebbero essere comunque destinatarie di ritorsioni, in ragione del loro ruolo assunto nell’ambito della segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Fra questi, rientrano:

·      i c.d. “facilitatori”, ossia coloro che hanno supportato il segnalante nella propria segnalazione;

·      colleghi di lavoro e persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante;

·      parenti o affetti stabili del segnalante;

·      enti di proprietà del segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.


Perdita delle tutele e responsabilità del segnalante

Al momento della segnalazione, il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni oggetto della sua denuncia siano vere.

 

Le tutele previste dal D.Lgs. 24/23, infatti, non si applicano quando sia accertata la responsabilità penale o civile del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, commessi con dolo o colpa grave.

 

In caso di perdita delle tutele, oltre all’applicazione di sanzioni disciplinari, è prevista altresì una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 Euro da parte di ANAC.